NUOVI ORARI da BIRGI e TRAPANI per Menfi, Sciacca,Ribera,Agrigento
DAL 29 MARZO 2010 partenze feriali da Trapani per Menfi, Sciacca, Ribera, PortoEmpedocle, Agrigento alle ore 9.00 12.30 16.00 e da BIRGI Aeroporto alle 9.20 12.50 16.20
1. I servizi di linea delle autolinee regionali esercitate nel territorio
della regione Sicilia dalla SALVATORE LUMIA S.r.l., con sede in Agrigento,
Via Pindaro n.3/C sono disciplinatidalle norme del presente regolamento
di viaggio a cui rimanda la dizione "regolamento di viaggio in biglietteria"
apposta nel biglietto di viaggio.
2. Con l'acquisto del biglietto di viaggio il passeggero dichiara implicitamente
di conoscere, accettare ed osservare le norme del presente regolamento.
1. Il biglietto di viaggio dev'essere acquistato, prima dell'inizio del
servizio, presso le biglietterie o i rivenditori autorizzati.
Eccezionalmente è consentito l'acquisto del biglietto a bordo dell'autobus
direttamente dal personale aziendale viaggiante.
3. Il biglietto di viaggio è personale e documenta la conclusione
del contratto di trasporto esclusivamente tra la Società che assicura
il servizio (d'ora in poi chiamata anche “vettore”) e
l'acquirente del biglietto, per la tratta ivi indicata. L'obbligazione
del vettore è differita al momento in cui deve avere inizio il servizio.
Il vettore non è pertanto responsabile di eventuali furti, rapine,
aggressioni o di qualsiasi evento dannoso per l'utente che accada
all'interno delle biglietterie.
4. Il biglietto è personale, non è cedibile né trasferibile.
5. Per "tratta" si intende la relazione cui si riferisce il biglietto
di viaggio: essa verrà individuata attraverso l'indicazione della
località di partenza e di quella di destinazione. Il viaggiatore,
al momento del rilascio, è tenuto a verificare i dati contenuti nel
biglietto, per evitare di incorrere nelle penalità previste in caso
di variazioni.
7. Il passeggero ha l'obbligo di conservare il biglietto per tutta la durata
del viaggio e di esibirlo ad ogni richiesta del personale viaggiante del
vettore. Il passeggero che viene trovato a bordo dell'autobus sprovvisto
del biglietto di viaggio è tenuto a regolarizzare la propria posizione
con il pagamento della tariffa ordinaria relativa all'intera linea,
aumentata di una penale pari al 100% della tariffa stessa.
8. I biglietti devono essere obliterati soltanto dal personale aziendale
addetto al controllo.
9. Il biglietto di corsa semplice o di andata e ritorno ha validità
per il solo giorno di emissione. Se il biglietto è emesso per tratte
su più provincie, ha validità 2 giorni compreso quello di
rilascio.
10. I titoli di viaggio che danno diritto ad un numero plurimo di viaggi
(c.d. abbonamenti) riportano la data di scadenza e le condizioni aggiuntive
di utilizzo.
10. Nessun rimborso è dovuto in caso di smarrimento, alterazione,
distruzione del titolo di viaggio. Non è possibile l'emissione
di duplicati.
11. Non è consentito portare in braccio bambini di qualsiasi età.
E' obbligatorio in ogni caso l'acquisto del biglietto e l'occupazione
di una poltrona per ragioni sia di sicurezza del viaggio, che di incolumità
del bambino. Il vettore non risponde di eventuali danni subiti dal bambino
e/o da chi abusivamente lo conduce con sé tenendolo in braccio, anche
se i danni sono causalmente legati ad un evento direttamente riconducibile
alla responsabilità del vettore.
1. Tutte le informazioni presenti negli orari a stampa sono fornite con
riserva di modifica e possono essere soggette a variazioni. Ogni informazione,
pertanto, dovrà essere confermata al momento dell'acquisto
del biglietto.
1. Nel costo del biglietto di viaggio non è incluso alcun corrispettivo
per il trasporto del bagaglio del passeggero, il quale viene svolto dal
vettore soltanto a titolo di cortesia per una migliore soddisfazione dell'utenza,
in appositi bagagliai INCUSTODITI, limitatamente ad una valigia o pacco
non eccedente 20 kilogrammi. Il bagaglio al seguito deve essere deposto,
a cura del passeggero stesso e sotto la sua personale responsabilità,
nel vano portabagagli dell'autobus.
2. Non si effettua il trasporto di plichi e colli per conto terzi o comunque
non costituenti bagaglio al seguito.
3. Il vettore può rifiutare le richieste di trasporto di bagagli
al seguito che non siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa
e/o che potrebbero pregiudicare la sicurezza dei viaggiatori e del viaggio,
nonché l'integrità dei bagagli degli altri passeggeri.
4. Ogni passeggero ha la facoltà di portare con sé nella cabina
dell'autobus un piccolo bagaglio a mano di dimensioni compatibili
con gli appositi alloggiamenti.
5. Non è consentito condurre a bordo dell'autobus bagagli ingomnbranti,
armi, munizioni, materiale infiammabile o comunque pericoloso e/o nocivo.
Non è consentito condurre a bordo dell'autobus merce di contrabbando
o comunque illegale. Stessi divieti vigono per il bagaglio deposto nel vano
portabagagli.
6. I passeggeri che violano i divieti di cui al precedente comma sono personalmente
e direttamente responsabili verso i terzi e verso le Autorità competenti.
La Società proprietaria dell'autobus, comunque, si riserva
il diritto di rivalersi per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, cui
dovesse andare incontro, causati dal comportamento illecito o comunque scorretto
del passeggero.
7. Il vettore non risponde in alcuna misura per la perdita del bagaglio,
sia esso condotto dal passeggero all'interno della cabina dell'autobus
(c.d. bagaglio a mano) che dallo stesso deposto nel vano portabagagli. Il
bagaglio è incustodito: il vettore non è responsabile per
i danni causati al bagaglio per colpa del passeggero o per la natura particolare
del bagaglio o per il suo imballaggio. Il vettore non assume alcun obbligo
di custodia e vigilanza del bagaglio, il quale risiede in via esclusiva
in capo al passeggero.
8. Il vettore risponde della perdita del bagaglio solamente se ad esso direttamente
imputabile e comunque nel limite massimo inderogabile di Euro 100 per bagaglio,
con un limite massimo di Euro 200 per passeggero.
9. I reclami per la perdita o l'avaria dei bagagli dovranno comunque
essere fatti dal passeggero immediatamente all'arrivo al personale
di bordo e successivamente confermati per iscritto, corredati da regolare
denuncia alla pubblica autorità, entro 10 giorni dalla fine del viaggio,
alla Direzione della Società che ha assicurato il servizio, sotto
la propria personale responsabilità per le dichiarazioni ivi contenute.
1. E' consentito portare animali, contro il pagamento dell'intero
biglietto, purché di piccola taglia ed in appositi contenitori per
tutta la durata del viaggio. Il trasporto degli animali può essere
limitato o rifiutato, ad insindacabile giudizio dell'autista, per
esigenze legate al servizio.
I passeggeri che trasportano un animale al seguito sono tenuti a risarcire
eventuali danni provocati all'autobus, a cose o ad altri passeggeri.
L'autista può chiedere a chi porta con sé un animale,
in caso di disturbo, di abbandonare l'autobus, senza diritto ad alcun
rimborso.
ART. 6 - Cancellazione, ritardo, interruzione
del viaggio. Rimborsi
1. Il vettore non assume alcuna responsabilità per ritardi o soppressioni
di corse dovute a scioperi o ad avverse condizioni atmosferiche ovvero a
qualsiasi altra causa non imputabile al vettore medesimo.
2. Se il servizio è interrotto per forza maggiore o per ordine dell'Autorità
pubblica, il passeggero ha diritto esclusivamente ad essere ricondotto alla
località di partenza, e non al rimborso del biglietto.
3. Se il servizio è interrotto per fatto addebitabile al vettore,
il passeggero ha diritto esclusivamente ad essere ricondotto alla località
di partenza ed al rimborso del biglietto. Se, tuttavia, il vettore assicura
al passeggero la prosecuzione del viaggio, il passeggero non ha diritto
ad alcun rimborso, indipendentemente dal ritardo.
4. Se il passeggero interrompe il viaggio per sua volontà o, comunque,
per fatto proprio, non ha diritto ad alcun rimborso né ad alcuna
prestazione.
5. Nei casi sopra previsti, da qualunque causa dipendano, anche se imputabili
alla Società che assicura il servizio, quest'ultima non è
comunque responsabile degli eventuali danni che potrebbero derivarne ai
passeggeri.
6. Il vettore non è responsabile della mancata coincidenza con servizi
di trasporto assicurati da altre compagnie di trasporto siano esse terrestri,
marittime, aeree o ferroviarie, da qualunque causa sia dipeso il ritardo
rispetto all'orario di arrivo previsto.
1. Il passeggero deve comportarsi durante il viaggio seguendo le ordinarie
regole di diligenza. Non deve danneggiare l'autobus, e di eventuali
danni da lui provocati ne risponde alla Società proprietaria dell'autobus.
Non deve tenere un comportamento che sia causa di disturbo o molestia nei
confronti degli altri passeggeri e del personale aziendale viaggiante. Non
deve condurre a bordo dell'autobus o deporre nel vano portabagagli
materiale nocivo o comunque pericoloso o illegale.
2. E' vietato fumare all'interno dell'autobus. I trasgressori
saranno perseguiti a norma di legge.
3. Il personale aziendale viaggiante non ammetterà a bordo passeggeri
in evidente stato di ubriachezza o che siano di disturbo alla regolarità
del servizio, ricorrendo, se del caso, anche all'intervento delle
Forze dell'ordine.
4. Il passeggero deve uniformarsi alle richieste ed agli avvertimenti che
il personale aziendale viaggiante decidesse di fare osservare per la sicurezza
del viaggio e dei passeggeri, rispondendone civilmente in caso di inottemperanza,
qualora da tale inottemperanza derivasse danno al mezzo di proprietà
della Società o agli altri passeggeri.
5. Il passeggero deve usare le precauzioni necessarie e vigilare alla sicurezza
ed incolumità propria e delle persone e/o cose sotto la sua custodia.
8. Il vettore non risponde dei danni provocati a sé o agli altri
passeggeri da qualsiasi comportamento dell'utente illecito o comunque
non conforme alle regole dell'ordinaria diligenza.
9. Il personale aziendale viaggiante è autorizzato a fare scendere
dall'autobus (se del caso con l'intervento delle Forze dell'Ordine)
i passeggeri che tengono un comportamento scorretto o comunque molesto,
senza che nulla possano pretendere a titolo di rimborso per il percorso
ancora da effettuare, con riserva di ogni azione di rivalsa per gli eventuali
danni arrecati al mezzo od al servizio.
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento,
si applicano le norme del Codice Civile in quanto applicabili, nonché
la normativa di settore.
2. E' facoltà della Società modificare ed integrare
in qualsiasi momento il presente regolamento. Il regolamento aggiornato
e vigente sarà in ogni caso sempre a disposizione dell'utenza
presso le biglietterie e presso tutti i rivenditori autorizzati.
Azienda certificata
sistema Qualità
Salvatore Lumia S.r.l.
via Pindaro, 3 92100 Agrigento
Registro AG n.01549320841
Cap. Soc €468.000,00 i.v.